Incidente causato da animali selvatici protetti e risarcimento: cosa sapere 

Può capitare di avere un incidente stradale, anche di lieve entità, causato da un animale. Si pensi all’ipotesi di un animale selvatico che attraversi improvvisamente la strada, causando un incidente: cosa fare in un caso simile? Soprattuto, in caso di danni alla vettura che richiedono un esborso di denaro, è possibile ottenere un risarcimento oppure no? E nel caso, a chi va domandato il risarcimento in questione? Per capire meglio questa ipotesi noi abbiamo posto qualche domanda all’avvocato Michele Zuddas dello studio legale Zuddas, ed ecco che cosa ci ha illustrato per quanto concerne la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di incidente caudato a animali selvatici protetti. 

Sul punto è importante sottolineare che si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7969 del 20 aprile del 2020, chiarendo finalmente alcuni punti che erano in sospeso da tempo. In particolare, stiamo parlando dell’ipotesi in cui un soggetto in Italia abbia un incidente stradale con danni con animali selvatici protetti all’interno ad esempio di un parco regionale. 

La Cassazione sul punto ha sostenuto che il soggetto pubblico responsabile (e che quindi è tenuto al risarcimento del danno) è la Regione, nell’ipotesi di danni che sono subiti a causa di animali selvatici protetti (i quali, quindi, rientrano all’interno del patrimonio state). 

La Regione è chiamata alla responsabilità perché è quell’ente pubblico che è tenuto alla gestione dell’ambiente e dell’ecosistema locale. 

Non finisce qui, ovviamente. La Cassazione ha infatti sostenuto che l’ente regionale ha anche la possibilità di rivalersi a sua volta nei confronti di altri soggetti pubblici ai quali sarebbe concretamente spettata la gestione dell’ecosistema e degli animali selvatici protetti in modo da impedire il verificarsi dell’incidente. Se, quindi, vi fossero enti pubblici direttamente preposti alla gestione degli animali selvatici protetti in modo da evitare il sinistro avvenuto, la regione dovrà risarcire comunque l’automobilista ma potrà poi rivalersi sul suddetto ente pubblico, a sua volta. Vediamo come è cambiato l’orientamento della giurisprudenza fra ieri e oggi.

 L’orientamento della giurisprudenza ieri ed oggi 

 L’orientamento della giurisprudenza, tradizionalmente, era quello di ritenere non risarcibile il danno causato da animali selvatici protetti: questo, sulla base dell’articolo 2052 del codice civile che non era applicabile agli animali selvatici che, appunto perché selvatici, non sono soggetti ad obbligo di custodia da parte dell’amministrazione. Sulla base di questa interpretazione della norma, la giurisprudenza ha a lungo negato la risarcibilità del danno causato da animali selvatici protetti ad automobili e simili. 

Ma ora la Cassazione ha cambiato completamente, con la citata sentenza, il criterio di imputazione della responsabilità del danno causato da animali selvatici protetti. 

La Cassazione ha sostenuto che l’art. 2052 c.c. non si applica solamente agli animali domestici (come invece sosteneva da anni la giurisprudenza tradizionale), ma anche agli animali selvatici protetti: la normativa ordinaria del resto ha, del canto suo, sottolineato l’esistenza del diritto di proprietà dello Stato su alcune specie di animali selvatici: di conseguenza, la normativa porta a ritenere che applicandosi l’art. 2052 c.c. gli animali selvatici protetti siano animali di proprietà dello Stato e sottoposti alla sua custodia e come tale, la Regione, come ente che gestisce concretamente l’ecosistema locale, è chiamata a rispondere economicamente del danno che essi abbiano eventualmente causato salva possibilità di rivalsa. 

Non solo: il danneggiato deve allegare la dimostrazione che il danno è stato causato dagli animali selvatici protetti, quindi dimostrerà la dinamica del sinistro ed il nesso causale esistente fra il comportamento dell’animale ed il danno subito, nonché l’appartenenza dell’animale ad una delle specie oggetto di tutela da parte dello Stato.