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Nella Rc Professionale quali spese processuali sono coperte

Quando parliamo di assicurazione professionale della responsabilità civile ci riferiamo al contratto di assicurazione mediante il quale l’assicuratore si impegna a coprire il patrimonio dell’assicurato, in caso di sinistro. Se però l’assicurato commette un fatto illecito dal quale nasce una lite giudiziaria egli può andare in contro a tre diverse spese processuali che possono essere di soccombenza, di resistenza e quelle chiamate in causa. Vediamo ora quali fra queste spese sono coperte dal contratto di assicurazione e quali condizioni devono essere rispettate per ottenere la copertura, come riportato dall’ordinanza n. 10595 del 4 maggio 2018 della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile. Particolarmente esemplificativo a tale scopo è stato un fatto avvenuto recentemente:

Cosa è successo?

L’ordinanza emanata dalla Corte di Cassazione riguarda un particolare caso avvenuto in Campania che ha visto coinvolto un cittadino, il quale, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per la correzione della miopia, e constatato che l’intervento non era riuscito, aveva chiamato in giudizio il medico che eseguì l’intervento, e la società Casa di Cura C.G. Clinica Ruesch s.p.a dinanzi al Tribunale di Napoli. Contestualmente, la società ricorrente Day Surgery Center Srl conveniva in giudizio con la propria compagnia assicurativa, la UnipolSai, chiedendo che questa coprisse le pretese avanzate dalla Ruesch. Quest’ultima infatti sosteneva di essere la proprietaria della sola struttura dove si era svolto l’intervento, struttura che era stata affittata dalla DSC, che ha materialmente eseguito l’intervento.

I due procedimenti vennero quindi sottoposti entrambi alla legislazione e verificazione del Tribunale di Napoli. Infatti, oltre a quello avviato dal paziente, nei confronti del medico, che ha eseguito l’operazione, e della Ruesch fu sottoposto ad esame l’altro procedimento, quello avviato successivamente dalla stessa Ruesch, con richiesta di manleva nei confronti del Day Surgery Center Srl,con relativa affiliazione della UnipolSai, in quanto agenzia assicuratrice. Il Tribunale accolse sia la domanda del paziente che quelle di manleva, condannando la UnipolSai e obbligandola quindi a coprire eventuali spese e quindi indennizzare la DSC dalle richieste formulate dalla Ruesch.

La Corte d’Appello di Napoli, dopo aver accolto il primo motivo di ricorso della DSC, nel quale si lamentava di come la Corte non avesse provveduto anche alla condanna del pagamento delle spese processuali, e respinto il secondo, condannava definitivamente la UnipolSai “a tenere indenne la Day Surgery Center delle somme che competono al V. (il paziente che ha subito danno) per danni e spese in forza della presente sentenza”, come da verbale .

Le tre spese processuali nelle liti giudiziarie

La tipologia di spese processuali che trovano origine del rapporto assicurato-assicuratore è stata delineata con estrema precisione dalla Cassazione, al fine di garantire la maggiore chiarezza possibile. Esse sono:

1.Spese di Soccombenza
Secondo la definizione generalmente accettata di soccombenza essa “è il principio che pone a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa la responsabilità per le spese del processo”.
Fondamentalmente sono quindi i rimborsi che lo sconfitto in un processo deve all’altra parte; secondo l’articolo 91 del Codice di Procedura Civile è il giudice a condannare, con la sentenza che chiude il processo davanti alle parti, il soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.
Questa disposizione trova le sue radici nel principio per cui la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno (non deve quindi gravare economicamente) del contraente che è risultato vincitore dal processo.

Nonostante ciò, il principio della Soccombenza non ha una rigorosa applicazione: il giudice, infatti, può omettere il pagamento delle spese che ritiene sproporzionate o superflue o può, indipendentemente dall’ esito del processo, condannare una delle due parti contraenti al rimborso delle spese che ha causato all’altra parte per la violazione dei doveri di “lealtà e probità” in merito alla quale ci si esprime nell’articolo 88 c.p.c.
Nel caso sopra citato, la Corte di Appello di Napoli aveva condannato la compagnia assicurativa UnipolSai al rimborso delle somme che competono il paziente per danni e spese, come stabilito dalla sentenza.

In particolare, come si legge nell’ordinanza 10595 del 4 maggio 2018: “l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale”

2.Spese di Resistenza
Sono le spese sostenute per resistere in giudizio alle pretese del danneggiato. Esse sono composte dalle rese in denaro che l’assicurato deve al proprio difensore e ai propri consulenti tecnici.

Secondo l’articolo 1917 del Codice Civile, nella Responsabilità Civile le spese di Resistenza sono a carico dell’assicuratore fino a un massimo di un “quarto della somma assicurata” (ovvero il massimale) ed in proporzione ad essa, come previsto dall’articolo citato, comma 3. Se l’entità del danno riscontrato dal danneggiato supera il massimale, esse si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi, come stabilito dall’articolo 1914 comma 2 del Codice Civile.

Nel caso specifico del contenzioso riguardante DSC, UnipolSai, Ruesch ed il privato cittadino, la Corte Suprema è intervenuta a più riprese. Particolarmente importante è stato il passaggio in cui si puntualizzava che il rimborso delle suddette spese poteva essere escluso nel caso in cui “l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse né potendo ritratte utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate”, questo poiché “l’obbligo di salvataggio di cui all’articolo 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all’assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall’assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno.”

La Corte Suprema era già intervenuta in merito negli anni precedenti, come riscontrabile nella sezione III civ., 09.04.2015 n. 7088 e nella sezione III civ., 11.09.2014 n. 19176.
Essa, relativamente al caso analizzato, ha poi formulato come segue: “L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917 c.c., comma 3.”. In tal modo è stato confermato il rimborso delle spese di Resistenza per l’assicurato, entro i limiti stabiliti dalla legge.

3.Spese di Chiamata in Causa
Costituiscono l’ultima tipologia di spese nate da lite giudiziaria. Secondo la sentenza della Cassazione n. 7431/2012 il rimborso delle spese rimane a carico della parte la cui iniziativa di chiamare in causa si riveli arbitraria. Viene quindi presa in considerazione la fondatezza o meno dell’azione di garanzia, discussa tra assicurato e assicuratore.

In particolare, per il rimborso di questa tipologia di spese, si applica il principio della soccombenza: gli oneri sostenuti da colui che viene chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrono giusti motivi per la compensazione, sono infatti legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, come stabilito dagli articoli 91 e 92 del Codice di Procedura Civile.

Relativamente ai fatti esplicati in precedenza si è giunti alla disposizione della rifusione totale delle spese di lite, in riferimento alla particolare categoria esaminata, da parte della Corte d’Appello di Napoli, giustificata da un’attenta analisi delle circostanze, ritenute decisive, oltre che dai limiti stabiliti dall’articolo 1917 del Codice Civile.

Generalizzazioni

Attraverso le diverse sentenze e le ordinanze emanate è stato quindi possibile delineare un quadro più chiaro e lineare di quali spese processuali sono coperte nella Responsabilità Civile professionale:

-Le spese di Soccombenza possono essere rimborsate all’ assicurato entro i limiti stabiliti dal massimale e nelle condizioni delineate dal giudice;

-Il rimborso delle spese di Resistenza segue le linee prestabilite dall’articolo 1917 secondo la regola del quarto, della proporzionalità e della ripartizione, in caso di sforamento del massimale;

-Le spese di Chiamata in Causa sono ripetibili dall’assicurato e il rimborso rimane a carico della parte soccombente.